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Si
possono "autocertificare":
A)Con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni:
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la data e il luogo di nascita
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la residenza
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la cittadinanza
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il godimento dei diritti politici
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lo stato civile (celibe/nubile,
coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
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lo stato di famiglia
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l'esistenza in vita
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la nascita del figlio
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il decesso del coniuge, dell'ascendente o
del discendente
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la posizione agli effetti degli obblighi
militari
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l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione
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titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
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situazione reddituale ed economica, anche
ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
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condizione non
professionale: stato di disoccupazione; qualità di
pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
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qualifica di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
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tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
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di non aver riportato condanne penali
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tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
Le dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B)Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.
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Tutti gli stati, fatti a qualità
personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a
titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di
famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente
la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia
fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta)
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